Art. 2.
(Diritto individuale alla formazione di base).

      1. Il diritto alla formazione di base riguarda tutti i cittadini fino al compimento del diciottesimo anno di età.

 

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      2. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni di età, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tale fine la Repubblica garantisce il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
      3. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
      4. È stabilito l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi integrati di istruzione e di formazione:

          a) nel sistema dell'istruzione scolastica;

          b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

          c) nell'esercizio dell'apprendistato.

      5. L'obbligo di frequenza di attività formative si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
      6. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento dell'istruzione scolastica, della formazione professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
      7. L'età per l'accesso al lavoro è di sedici anni.
      8. È fatto divieto, prima del compimento del diciottesimo anno di età, di qualsiasi rapporto di lavoro che non abbia una valenza formativa certificabile e sanzionabile in caso di inadempienza.

 

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